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Ecobonus 2014

Gennaio 2014

 

La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

L’agevolazione è stata confermata nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione è invece pari al 50% per le spese che saranno effettuate nel 2015.

 

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione si applica nella misura del:

  • 65%, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015

  • 50%, per le spese che saranno effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

 

Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

 

L’agevolazione fiscale è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

 

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento

  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)

  • l’installazione di pannelli solari

  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

 

Tipo di intervento e Detrazione massima:

  • riqualificazione energetica di edifici esistenti 100.000 euro

  • involucro edifici (per esempio, pareti, finestre – compresi

  • gli infissi - su edifici esistenti) 60.000 euro

  • installazione di pannelli solari 60.000 euro

  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro

 

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).

La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta.

 

Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

 

La detrazione d’imposta (del 55, 65 o 50%) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio).

Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.

 

L'importanza del DURC

Dicembre 2013

 

Il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione della regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa edile, rilasciato dalla Cassa edile competente per zona, necessario per l'inizio lavori di un cantiere edile in Italia.

Il DURC serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati d'avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA.

Tale documento è finalizzato alla repressione del lavoro nero e delle irregolarità assicurative e contributive.
Dal 1º gennaio 2009 l'obbligo del possesso del DURC è stato esteso a tutte le ditte che lavorano in regime di appalto o subappalto di qualsiasi tipo di lavoro anche fuori dall'ambito dell'edilizia, escludendo però dall'obbligo gli artigiani che lavorano in proprio senza dipendenti anche se l'ente certificatore è tenuto a rilasciare comunque la certificazione ove richiesta anche se non necessaria.

Il DURC, però, non è richiesto dalla legge solo nei lavori con pratica edilizia. Infatti  l’art.90 del d.lgs. 81/2008, alle lettere a) e b), che descrive quali documenti esaminare per verificare positivamente l’idoneità tecnico professionale di imprese e lavoratori autonomi, pone il DURC tra i documenti che il committente (o il responsabile dei lavori se nominato) deve ottenere prima di affidare un lavoro o di autorizzare un subappalto. Anche nei lavori senza pratica edilizia, cioè nelle manutenzioni ordinarie. 

Una mancata verifica di idoneità tecnico professionale anche di una sola impresa o di un solo lavoratore autonomo espone il committente o responsabile dei lavori, in caso di ispezioni, a sanzioni penali e pecuniarie. Il tutto indipendentemente dalla presenza o meno della pratica edilizia e del titolo abilitativo, dalla acquisizione o meno dei Durc da parte del comune, dalla qualifica di manutenzione ordinaria o straordinaria di un lavoro edile, dalla presenza di una o più imprese. 

Il committente in edilizia deve ottenere i DURC di tutti sempre!

 

E tu l'APE ce l'hai?

Novembre 2013

 

Dal 4 agosto 2013 la legge di conversione del D.L. n.63/13 ha introdotto l’attestato di prestazione energetica.

Tale attestato sostituisce l’ Ace, attestato di certificazione energetica, e deve essere fornito per i nuovi edifici dal costruttore, per gli edifici esistenti, venduti o affittati, dal proprietario.

La norma prevede che:

  • L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.

  • Il nuovo attestato è quindi obbligatorio e deve essere allegato all’atto di una compravendita, di una cessione gratuita o della locazione di immobili.
     

Rientrano tra gli atti a titolo gratuito non solo le liberalità ma anche i patti di famiglia e i trust, mentre ne risultano escluse le costituzioni di fondi patrimoniali.

I contratti di locazione interessati dall’obbligo di allegazione sono solo quelli relativi a nuove locazioni; sono esclusi i rinnovi, le proroghe e la reiterazione di un rapporto già esistente.

La normativa trova invece applicazione ai leasing e all’affitto d’azienda che abbia ad oggetto anche un edificio.

 

L’Ape deve essere redatto da un tecnico accreditato ed ha una validità di 10 anni, esso deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifichi le prestazioni energetiche.

La sanzione per la mancata allegazione è piuttosto importante, la norma prevede infatti quale conseguenza la nullità dell’atto (non soggetta a prescrizione).


Esistono una serie di casi in cui non sussiste l’obbligo di allegazione dell’attestato:

  • fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 metri quadri,

  • fabbricati industriali ed artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo

  • fabbricati agricoli non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione,

  • box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali di riparo, locali contatori, legnaie, stalle, portici,

  • luoghi adibiti al culto,

  • ruderi,

  • fabbricati al grezzo,

  • fabbricati in disuso, inagibili, non utilizzati né utilizzabili, con impianti dismessi o senza impianti, manufatti (come piscine, serre).

Chiarimenti sulla detrazione Irpef del 50% per il recupero del patrimonio edilizio e il “bonus arredi”



Ottobre 2013

La detrazione Irpef del 50% nel limite di spesa di €96.000, per singola unità immobiliare residenziale (e relative pertinenze), è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2013.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014, la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio tornerà nella misura ordinaria del 36% con la soglia massima di spesa per singola unità immobiliare pari a €48.000.

 

E’ stata prevista la possibilità di fruire di una detrazione Irpef maggiorata del 65% anziché del 50% (nel limite di spesa di €96.000 fino al 31 dicembre 2013) per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche effettuati a decorrere dal 5 agosto 2013 su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Tale detrazione maggiorata è certamente fruibile dai soggetti Irpef, mentre si attende un chiarimento ministeriale per quanto riguarda la possibilità che soggetti beneficiari della stessa siano anche i titolari di reddito di impresa.
 

La detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è consentita a decorrere dal 6 giugno 2013 anche per l’acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici (rientranti nella categoria A+ ovvero A per i forni) destinati all’immobile abitativo oggetto di ristrutturazione, nel limite di spesa di €10.000 (aggiuntivo rispetto al limite di €96.000 per l’intervento di recupero).


Nel caso in cui l’immobile sia oggetto di uno degli interventi “minori” che fruiscono della detrazione Irpef del 50% ma non oggetto di ristrutturazione edilizia il “bonus arredi” è fruibile?

La risposta dovrebbe essere affermativa, anche se sul punto si attende un chiarimento ministeriale (si tratta della messa a norma degli edifici, della eliminazione delle barriere architettoniche, della prevenzione degli infortuni domestici, del contenimento dell’inquinamento acustico, della bonifica dell’amianto, della prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, dell’adozione di misure antisismiche con riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, nonché della realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio).


La nuova detrazione (c.d. “bonus arredi”) è fruibile con una soglia massima di spesa pari a €10.000 che corrisponde a una detrazione Irpef massima pari a €5.000, da ripartire obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo. Le regole per la fruizione del bonus arredi sono le medesime previste per la detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio:

  • pagamento tramite bonifico bancario/postale dal quale emergano causale del versamento (medesima utilizzata per i bonifici di ristrutturazione edilizia), codice fiscale del soggetto erogante e numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico;

  • principio di cassa, facendosi esclusivo riferimento alla data di pagamento, indipendentemente dalla data e dalla competenza della fattura.

 

Chiarimenti sulla detrazione Irpef/Ires del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica


Ottobre 2013

La detrazione Irpef/Ires del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata al

prossimo 31 dicembre 2013, con la nuova misura di detrazione incrementata al 65% (anziché al 55%) per le spese sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013.

Nel caso di interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, è fruibile la detrazione del 65% per le spese sostenute fino al successivo 30 giugno 2014 (anziché fino al 31 dicembre 2013)

L’ammontare massimo della detrazione spettante rimane inalterato, mentre i nuovi limiti massimi di spesa agevolabile per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 sono i seguenti:

  • per i lavori riguardanti strutture opache, orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi è pari a  €60.000;

  • per l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda è pari a €60.000;

  • per la sostituzione di impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione è pari a €30.000;

  • per gli interventi di riqualificazione energetica che insistono su tutto l’edificio è pari a €100.000.

 

Per quanto riguarda il criterio rilevante per l’individuazione del sostenimento della spesa di riqualificazione energetica bisogna ricordare la distinzione tra soggetti non titolari di reddito di impresa e soggetti titolari di reddito di impresa:

  • per i soggetti non titolari di reddito di impresa vige il principio di cassa, per cui la spesa si considera sostenuta alla data del bonifico bancario o postale, che costituisce la modalità di pagamento obbligatoria delle spese;

  • per le imprese l’effettivo pagamento (che può avvenire anche con modalità diverse dal bonifico bancario o postale) non assume rilevanza in quanto vige il principio di competenza: è obbligatorio che le fatture relative ai lavori oggetto dell’intervento energetico abbiano quale competenza il periodo di imposta 2013, ovvero si evinca dalle stesse fatture che l’intervento è stato ultimato entro il 31 dicembre 2013.

 

Non ci sono quindi dubbi nella determinazione della data di rilevanza dell’agevolazione nel caso dei soggetti non titolari di reddito di impresa corrisponde alla data di effettuazione del bonifico. Per le imprese, invece, il momento di imputazione dei costi si verifica alla data in cui sono ultimate le prestazioni per i servizi o alla data di consegna o di spedizione per i beni mobili. È importante determinare la data effettiva di rilevanza di un costo per i lavori che proseguono a cavallo del 6 giugno 2013, in quanto un medesimo intervento potrà prevedere alcuni costi agevolabili al 55% (se sostenuti entro il 5 giugno 2013) e altri costi agevolabili al 65% (se sostenuti dal 6 giugno 2013).

Detrazioni Irpef, si può ancora ottenere il bonus fiscale?

Settembre 2013

I proprietari di casa sanno che nell’ultimo anno le spese sono notevolmente aumentate. Dalle bollette ai mutui, passando per le tasse, chiudere il 2012 è stato in certi casi una vera impresa. Per le tasse, tuttavia, è possibile ottenere dei bonus se si affrontano interventi di riqualificazione energetica.

 

Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, la detrazione Irpef sale al 50% e si calcola su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Il decreto legge del 4 giugno 2013 (che ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 la detrazione nella misura del 50%) ha riconosciuto la stessa detrazione del 50% anche sulle spese per l'acquisto di mobili destinati all'arredamento dell'immobile ristrutturato. L'agevolazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro.

 

Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del Dl 63/2013) al 31 dicembre 2013, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%. Le spese sostenute precedentemente fruivano, invece, della detrazione del 55%. Dal 1° gennaio 2014 la detrazione sarà del 36%, cioè quella ordinariamente prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia

Ristrutturazioni, quali opere sono effettuabili senza permessi?

Settembre 2013

 

Ristrutturare una casa è un lavoro impegnativo, che richiede investimenti di tempo, fatica e denaro. Inoltre bisogna tenere in considerazione anche le tempistiche riguardanti l’ottenimento dei vari permessi edilizi.

Tuttavia, ci sono alcune tipologie di lavori di ristrutturazione per le quali non è necessario richiedere il rilascio di alcun permesso.
Alcuni interventi di manutenzione possono essere avviati senza la denuncia di inizio attività in edilizia (Dia), né segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Una volta avviati i lavori, sarà possibile beneficiare ugualmente degli sgravi fiscali riservati di norma ad interventi di riqualificazione.

Ma queste tipologie di lavori quali sono? Tra gli interventi che non richiedono permessi troviamo l’abbattimento delle barriere architettoniche, come l’installazione di elevatori, montacarichi, scivoli, e in generale tutti gli strumenti che facilitano l’accesso della struttura ai  disabili; i lavori di prevenzione degli infortuni, come il cambio delle tubature del gas, oppure delle prese elettriche danneggiate, dei rilevatori di fumo e di altre apparecchiature “salvavita”.

Altri interventi che garantiscono l’avvio dei lavori senza la necessità di permessi, sono quelli che riguardano la sicurezza e l’anti-intrusione, come la dotazione di porte blindate, doppi vetri, inferriate, e circuiti di videosorveglianza; e, infine, la cablatura, ossia l’installazione di impianti elettrici negli edifici.

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