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Le principali modifiche del decreto Sblocca Italia al Testo Unico dell’Edilizia.

Gennaio 2015

 

Il cosiddetto decreto Sblocca Italia (Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133) ha apportato consistenti modifiche al Testo Unico dell’Edilizia. In particolare le norme in materia sono raggruppate al Capo V rubricato “Misure per il rilancio dell’edilizia”.

 

Di seguito una sintesi delle principali novità:

 

Lavori di manutenzione straordinaria

Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ora ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
Per tali lavori sarà sufficiente la Comunicazione di inizio lavori (CIL in luogo della SCIA Segnalazione certificata di inizio attività).
Il tecnico dovrà attestare che le modifiche siano compatibili con la normativa antisismica e con quella sul rendimento energetico e, insieme alla CIL, dovrà consegnare gli elaborati progettuali; la Cil sarà valida anche ai fini dell’aggiornamento catastale.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria non si pagherà il costo di costruzione – neanche nei casi di modifica della superficie delle singole unità immobiliari, che prima erano soggetti a permesso di costruire – né saranno dovuti gli oneri di urbanizzazione, salvo il caso in cui gli interventi aumentino il carico urbanistico o la superficie calpestabile.

 

Termini di inizio e fine lavori

Ci sarà la possibilità di prorogare i termini di inizio e di fine lavori previsti dal permesso di costruire per il caso di lavori particolarmente complessi. Sono ridotti da 120 a 60 giorni i tempi dell’istruttoria del permesso di costruire nei Comuni oltre i 100mila abitanti; i termini raddoppiati restano invece nel caso di progetti particolarmente complessi.

 

Permesso di costruire in deroga

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, il permesso di costruire potrà derogare anche alle destinazioni d’uso qualora venga accertato dal Consiglio comunale l’interesse pubblico dell’intervento. Il mutamento di destinazione d’uso non deve però comportare aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione.

 

Riqualificazione urbana

I Comuni e le Regioni potranno ridurre gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, i costi di costruzione e il contributo di costruzione, per incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia anziché di nuova costruzione, nell’ottica del contenimento del consumo di suolo.

 

Regolamento Edilizio Unico

Prevista una Conferenza unificata accordi tra Governo, regioni e autonomie locali per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. In tal modo si sostituiranno gli oltre 8 mila regolamenti comunali oggi vigenti

 

Deduzione Irpef del 20%

Per l’acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo è riconosciuta all’acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime.

 

Rent to buy

Viene riordinata la normativa relativa al rent to buy, il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili.
Tra le altre disposizioni è previsto che i contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l’immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell’ articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all’ articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.
Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell’immobile entro il termine stabilito.
Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.

 

fonte progettoenergiazero.it

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